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Lavoratori stagionali in agricoltura: come assumere senza voucher?

Dopo l’abolizione dei voucher arriva il Contratto di prestazione occasionale. Ecco cosa cambia per i lavoratori stagionali in agricoltura

Dopo l’abrogazione dei buoni lavoro c.d. voucher avvenuta il 17 marzo 2017, il legislatore è intervenuto colmando il vuoto normativo venutosi a creare e disciplinando il lavoro occasionale (o lavoro accessorio) con l’approvazione del DDL n. 2853 del 15 giugno scorso.

Le imprese agricole potranno utilizzare il nuovo strumento normativo osservando precisi limiti, in primo luogo con riferimento ai soggetti da impiegare tramite contratto di prestazione occasionale.

Chi può essere impiegato con il contratto di prestazione occasionale?

Precisamente, si tratta di lavoratori rientranti nelle seguenti categorie (art. 54 bis):

  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico ovvero ad un ciclo di studi presso l’università;
  3. persone disoccupate;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Quali sono le limitazioni da osservare?

In secondo luogo, anche le aziende agricole dovranno osservare le ulteriori limitazioni che la norma pone in termini di utilizzo del lavoro sia temporale, prendendo come periodo di riferimento l’anno civile, sia economico. Per ciò che riguarda quest’ultimo aspetto, il comma I del medesimo articolo prevede ulteriori disposizioni:

  • ciascun lavoratore non potrà percepire compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro;
  • ciascuna azienda, con riferimento alla totalità dei lavoratori, non potrà erogare compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro;
  • le prestazioni di lavoro complessivamente rese da ogni lavoratore in favore della medesima azienda, non potranno superare il compenso di 2.500 euro.

La circolare INPS aveva fornito i compensi minimi orari  ricavati dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, ma con il successivo messaggio 2887 del 12.7.2017  ha specificato che “la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli  cui va aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).”

Compensi minimi orari previsti

I compensi minimi orari e i corrispondenti minimi giornalieri per almeno 4 ore di lavoro, sono fissati in:

  • AREA 1 € 9,65     –    € 38,60
  • AREA 2  € 8,80    –   € 35,20
  • AREA 3 € 6,56     –    € 26,24

A questi importi vanno aggiunti, calcolandoli sul totale della prestazione:

  • 33%  per  contributi  previdenziali IVS alla Gestione separata  INPS
  • 3,5% per assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • 1% per oneri di gestione  INPS

In ogni caso, qualunque azienda agricola non potrà ricevere prestazioni di lavoro occasionale da parte di soggetti con i quali abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Per ciò che riguarda il settore agricolo occorre, inoltre, che il lavoratore occasionale non sia stato nell’anno precedente iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Piattaforma informatica INPS

Adempimenti necessari all’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale saranno, per le imprese agricole, l’iscrizione in un’apposita Piattaforma informatica Inps.

Altro obbligo gravante sulle aziende è quello della trasmissione, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione ed attraverso la piattaforma suddetta ovvero tramite contact center INPS, di una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del lavoratore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione di lavoro;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data, l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la   durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione.

Per quanto riguarda la riscossione del compenso, sarà l’INPS a effettuare il pagamento entro il 15 del mese successivo alla prestazione, accreditando gli importi sul conto corrente bancario che il lavoratore ha indicato nella propria anagrafica all’interno della piattaforma informatica. Qualora il lavoratore non disponga di un conto corrente bancario, i compensi saranno erogati con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore – euro 2,60).

La gestione completamente telematica delle comunicazioni per l’attivazione del contratto di prestazione occasionali favoriranno la verifica dell’eventuale superamento dei limiti di importo o di durata complessiva della prestazione.

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