Dopo l’abrogazione dei buoni lavoro c.d. voucher avvenuta il 17 marzo 2017, il legislatore è intervenuto colmando il vuoto normativo venutosi a creare e disciplinando il lavoro occasionale (o lavoro accessorio) con l’approvazione del DDL n. 2853 del 15 giugno scorso.
Le imprese agricole potranno utilizzare il nuovo strumento normativo osservando precisi limiti, in primo luogo con riferimento ai soggetti da impiegare tramite contratto di prestazione occasionale.
Precisamente, si tratta di lavoratori rientranti nelle seguenti categorie (art. 54 bis):
In secondo luogo, anche le aziende agricole dovranno osservare le ulteriori limitazioni che la norma pone in termini di utilizzo del lavoro sia temporale, prendendo come periodo di riferimento l’anno civile, sia economico. Per ciò che riguarda quest’ultimo aspetto, il comma I del medesimo articolo prevede ulteriori disposizioni:
La circolare INPS aveva fornito i compensi minimi orari ricavati dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, ma con il successivo messaggio 2887 del 12.7.2017 ha specificato che “la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli cui va aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).”
I compensi minimi orari e i corrispondenti minimi giornalieri per almeno 4 ore di lavoro, sono fissati in:
A questi importi vanno aggiunti, calcolandoli sul totale della prestazione:
In ogni caso, qualunque azienda agricola non potrà ricevere prestazioni di lavoro occasionale da parte di soggetti con i quali abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Per ciò che riguarda il settore agricolo occorre, inoltre, che il lavoratore occasionale non sia stato nell’anno precedente iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Adempimenti necessari all’utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale saranno, per le imprese agricole, l’iscrizione in un’apposita “Piattaforma informatica Inps”.
Altro obbligo gravante sulle aziende è quello della trasmissione, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione ed attraverso la piattaforma suddetta ovvero tramite contact center INPS, di una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
Per quanto riguarda la riscossione del compenso, sarà l’INPS a effettuare il pagamento entro il 15 del mese successivo alla prestazione, accreditando gli importi sul conto corrente bancario che il lavoratore ha indicato nella propria anagrafica all’interno della piattaforma informatica. Qualora il lavoratore non disponga di un conto corrente bancario, i compensi saranno erogati con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore – euro 2,60).
La gestione completamente telematica delle comunicazioni per l’attivazione del contratto di prestazione occasionali favoriranno la verifica dell’eventuale superamento dei limiti di importo o di durata complessiva della prestazione.